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[News] Sale giochi. Il ‘caso Rivoli’ davanti alla Corte Costituzionale - Versione stampabile

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Sale giochi. Il ‘caso Rivoli’ davanti alla Corte Costituzionale - Superman - 09-07-2014 14:17

E’ prevista per oggi l’udienza innanzi alla Corte Costituzionale sul caso della sala giochi di Rivoli. Il Comune ha adottato una ordinanza che limita l’apertura delle sale giochi e l’utilizzo degli apparecchi da gioco in determinati orari. Il Tar Piemonte ha però inviato alla Corte Costituzionale la questione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), chiamato a decidere sulla sospensione del regolamento comunale di Rivoli (To) che impone una restrizione al l’orario di funzionamento delle slot , ha dichiara con una pronuncia del 2012 rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 31, comma 1 decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011,nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia”ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione.

I giudici sostengono, in definitiva, che la competenza circa la regolamentazione delle attività di sala giochi spettino ai Comuni.

Quanto alle previsioni contenute nel decreto Balduzzi il collegio ha ritenuto incostituzionale “l’ assenza di una disciplina regolatrice a livello locale del fenomeno che sia espressa formalmente la volontà del legislatore statale di escludere Regioni e Comuni dall’esercizio delle funzioni in materia dal momento il comma 10 recita “L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonchè di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali”.