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Le slot nei centri non autorizzati e le scelte del regolatore - Superman - 17-06-2014 14:08

La circolare con cui ADM ha sottolineato il divieto all’installazione di apparecchi da intrattenimento (Awp) nei centri di trasmissione o elaborazione dati collegati a bookmaker privi di concessione sta per compiere un anno (circolare del 13 giugno 2013), ed il tema è sempre in primo piano, tanto che sembra sia in uscita una ulteriore che ne ribadisce e precisa i contenuti.

I soggetti che, secondo la circolare, sarebbero esclusi dal mercato dell’intrattenimento automatico sono in grande agitazione, al punto di aver citato in giudizio l’Amministrazione ed i suoi rappresentanti per danni. Come oramai troppo spesso accade, sia nel pubblico che nel privato, si va oltre misura.

La norma prevede che le slot siano ubicate esclusivamente in luoghi che abbiano ricevuto e superato con successo i controlli di polizia, e che quindi non siano installate la dove questi controlli non sono stati effettuati, o dove non sia stato accertato il rilascio delle autorizzazioni necessarie (licenza ex art. 86 e 88 del Tulps).

Quanto prescritto dai Monopoli di Stato altro non è che un’analisi nel dettaglio la situazione dei CTD, nella consapevolezza che vi sono al momento diverse tipologie di centri collegati ad operatori non concessionari: «Nell’ipotesi in cui il centro di trasmissione abbia chiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 – si legge nella circolare – ed abbia ricevuto un rifiuto dalla competente Questura, prima dell’irrogazione delle sanzioni (per la presenza di slot nel centro, ndr) è opportuno attendere l’esito dell’eventuale contenzioso amministrativo (davanti dal Tar del Lazio) nel caso in cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell’autorità di polizia. Infatti, in presenza di contenzioso amministrativo attivato, solo a seguito della pronuncia del competente giudice amministrativo potrà dirsi realizzata, nella fattispecie concreta, l’ipotesi di luogo aperto al pubblico non munito della prescritta autorizzazione, ove prevista».

Risulta però che il principio generale ad oggi applicato, spesso anche a scapito dei concessionari, sia che in assenza di autorizzazione seppure richiesta sia vietata l’attività. Quindi la circolare dovrebbe essere ben gradita a costoro, in quanto più favorevole che non. Di nuovo una posizione poco comprensibile dunque.

Peraltro sull’eventuale coesistenza di una licenza ex art 86 Tulps per l’esercizio di AWP, con un attività di CTD seppure in pendenza di contenzioso per il rilascio di licenza 88 Tulps abbiamo a suo tempo espresso il nostro parere.

Il dibattito rischia di infervorarsi maggiormente se si pensa che i due settori, quello della raccolta fisica delle scommesse, e quello delle slot machine, sono i più presi di mira per le discrasie denunciate da media e opinione pubblica: l’intrattenimento automatico è alla gogna per aver galvanizzato l’emergenza sociale della ludopatia, mentre il betting non ha ancora trovato serenità sul tema di raccolta di gioco, lì dove ad operatori concessionari si affiancano operatori non concessionari e nel momento in cui ogni intervento e gara finisce sui banchi della Corte di Giustizia Europea.

L’unione delle due problematiche rischia di creare una miscela esplosiva e di incrementare ulteriormente una berlina infinita ed ingiusta per un sistema che altro non ha fatto, da oltre 10 anni a questa parte, che erodere fette di mercato al sommerso e ripulire interi comparti da giri loschi.