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Versione completa: Conti per i giochi online non movimentati, saldi nelle casse dello Stato
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Vanno allo Stato i saldi dei conti di gioco online non movimentati per almeno tre anni. Con la risoluzione n. 78/E di ieri l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che i concessionari dovranno utilizzare per devolvere all’erario gli importi dormienti. L’articolo 24 della legge n. 88/2009, infatti, ha previsto che la raccolta a distanza dei giochi è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Tra le clausole minime è previsto proprio il riversamento alle casse statali degli importi depositati sui conti di gioco non movimentati da 36 mesi. Ciò dovrà avvenire tramite il modello F24 Accise, utilizzando il codice 5380. Le somme andranno esposte nella sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione, in corrispondenza della colonna importi a debito versati, indicando tra l’altro il codice concessione. L’obbligo di chiusura e riversamento dei conti silenti è stata inserito nell’ordinamento dal legislatore con la legge comunitaria 2008 al fine di prevenire e combattere il gioco illegale, nonché l’impiego nei circuiti autorizzati di denaro di provenienza illecita. Si ricorda che in caso di inadempimento il concessionario rischia la sospensione della licenza e la revoca definitiva alla terza violazione.

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme devolute all’erario ai sensi dell’articolo 24, comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n. 88

Testo:
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta dei giochi a distanza.
In particolare, il comma 19 dell’articolo 24 citato prevede che la raccolta a distanza dei giochi elencati al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto è predisposto nel rispetto di talune condizioni minime, tra cui, alla lettera l) del comma 19, la “devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione”.
Il decreto direttoriale prot n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011, in attuazione dell’articolo 24, comma 26, della legge n. 88 del 2009, stabilisce la decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 24, commi da 11 a 25, della medesima legge.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme relative ai saldi dei conti di gioco sopra citate, si istituisce il seguente codice tributo:
“5380” denominato “Devoluzione all’erario dei saldi dei conti di gioco non movimentati per tre anni – Art. 24, c. 19, lett l), legge n. 88/2009”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nel campo “ente”, la lettera “M”;
nel campo “provincia”, nessun valore;
nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
nel campo “rateazione”, nessun valore;
nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
nel campo “codice atto”, nessun valore.
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