31-07-2014, 11:09
Il Tribunale di Trieste, con Sentenza del 30 giugno 2014, ha annullato un’Ordinanza Ingiunzione dell’AAMS relativa ad una sanzione irrogata per la violazione dell’art. 110 Tulps ad un gestore friulano.
La contestazione aveva avuto origine da un controllo su un apparecchio di recente installazione, all’interno del quale era stata rinvenuta una scheda inserita in un contenitore metallico non fissato alla parete del mobile, priva, pertanto, di un dispositivo efficace di protezione dei connettori.
Il gestore, difeso dall’Avv. Gianluca Pomante del Foro di Teramo, aveva impugnato l’Ordinanza sostenendo che si trattava della prima apertura, come documentato dal libretto di manutenzione dell’apparecchio, e che, pertanto, non aveva avuto modo di accorgersi del problema. Rilevava, altresì, che il dispositivo antimanomissione era comunque entrato in funzione regolarmente all’atto dell’apertura dello sportello, provocando il blocco della scheda, per cui il fine della protezione era stato ugualmente raggiunto.
Il Giudice, ha rigettato le controdeduzioni dell’Amministrazione, accogliendo la tesi del difensore ed evidenziando, in particolare, l’assenza dell’elemento psicologico dell’illecito che deve comunque caratterizzare la condotta dell’interessato.
L’Avv. Gianluca Pomante ha così commentato la Sentenza: “E’ stata riconosciuta dal Giudice la mancanza di responsabilità del gestore che, pur essendo una figura professionale, non può rispondere di circostanze ed avvenimenti che non sono ancora pervenuti alla sua attenzione, poiché, altrimenti, si sconfinerebbe in una responsabilità di natura oggettiva che non trova spazio nel nostro ordinamento. A mio avviso, è anche importante il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha dato rilievo alla presenza del dispositivo antimanomissione, che ha comunque consentito alla norma di raggiungere il suo fine primario: tutelare il prelievo fiscale sui giochi. In sostanza, ove il prelievo è comunque garantito, non ha senso irrogare alcuna sanzione, anche in presenza di anomalie o difetti di fabbricazione”
La contestazione aveva avuto origine da un controllo su un apparecchio di recente installazione, all’interno del quale era stata rinvenuta una scheda inserita in un contenitore metallico non fissato alla parete del mobile, priva, pertanto, di un dispositivo efficace di protezione dei connettori.
Il gestore, difeso dall’Avv. Gianluca Pomante del Foro di Teramo, aveva impugnato l’Ordinanza sostenendo che si trattava della prima apertura, come documentato dal libretto di manutenzione dell’apparecchio, e che, pertanto, non aveva avuto modo di accorgersi del problema. Rilevava, altresì, che il dispositivo antimanomissione era comunque entrato in funzione regolarmente all’atto dell’apertura dello sportello, provocando il blocco della scheda, per cui il fine della protezione era stato ugualmente raggiunto.
Il Giudice, ha rigettato le controdeduzioni dell’Amministrazione, accogliendo la tesi del difensore ed evidenziando, in particolare, l’assenza dell’elemento psicologico dell’illecito che deve comunque caratterizzare la condotta dell’interessato.
L’Avv. Gianluca Pomante ha così commentato la Sentenza: “E’ stata riconosciuta dal Giudice la mancanza di responsabilità del gestore che, pur essendo una figura professionale, non può rispondere di circostanze ed avvenimenti che non sono ancora pervenuti alla sua attenzione, poiché, altrimenti, si sconfinerebbe in una responsabilità di natura oggettiva che non trova spazio nel nostro ordinamento. A mio avviso, è anche importante il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha dato rilievo alla presenza del dispositivo antimanomissione, che ha comunque consentito alla norma di raggiungere il suo fine primario: tutelare il prelievo fiscale sui giochi. In sostanza, ove il prelievo è comunque garantito, non ha senso irrogare alcuna sanzione, anche in presenza di anomalie o difetti di fabbricazione”