RE: Sequestri di totem fuori legge: 60mila euro di multa a milazzo
Roma, 13:14 - 23 marzo 2016 (AGV NEWS)
"Qualunque apparecchiatura messa a disposizione in un esercizio pubblico e destinata a qualunque forma di giochi promozionali costituisce di per sé violazione del divieto, che legittima il sequestro delle apparecchiature medesime e l'attivazione del procedimento sanzionatorio". E' secca la definizione della fattispecie del totem resa nota dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una circolare inviata agli uffici regionali, alla Guardia di Finanza e al Ministero dello Sviluppo Economico. Da Piazza Mastai ribadiscono come "la legge di stabilità preveda il divieto di utilizzo di qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, qualunque forma di gioco, anche se a fini promozionali"; e come il legislatore sia "intervenuto di recente – con una serie di previsioni normative inserite nella legge di stabilità 2016 – per affrontare, tra l’altro, il fenomeno connesso all’offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchiature telematiche. Al riguardo si forniscono alcune indicazioni per rendere omogenee le azioni volte ad attuare nell’immediato le nuove previsioni normative”.
SANZIONE - “La norma ha previsto che è sanzionabile senza eccezione alcuna l’utilizzo di tali apparecchiature per giochi promozionali”, prevedendo sanzioni amministrative di euro 20 mila sia a carico del titolare dell’esercizio sia del proprietario dell’apparecchio e da 50 mila a 100 mila euro a carico del titolare della piattaforma online attraverso la quale vengono offerti i giochi. Le sanzioni amministrative “si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi”. In questo caso le sanzioni saliranno tra i 50 mila ed i 500 mila euro.
ESCALATION DEL FENOMENO ILLECITO - “Negli ultimi anni il fenomeno illecito legato all’utilizzo di apparecchiature telematiche all’interno di locali ed esercizi aperti al pubblico si è sempre più diffuso sull’intero territorio nazionale, assumendo particolare rilievo l’effetto sostitutivo che tali apparecchiature generano rispetto agli apparecchi da divertimento e intrattenimento”. Dopo il cosiddetto Decreto Balduzzi, che già prevedeva il divieto di installare all’interno dei locali pubblici tali apparecchiature, il legislatore ha voluto rafforzare il sistema sanzionatorio “al fine di contrastare i fenomeni illegali descritti, che utilizzavano istituti previsti da norme a fini diversi, cioè promozionali, al fine di eludere il monopolio statale dei giochi”. Con la Stabilità 2016, si è voluto quindi estendere “il divieto di utilizzo di qualunque apparecchiature telematica che consenta, all’interno di pubblici esercizi, qualunque forma di gioco, anche se a fini promozionali, fermo restando, ovviamente il divieto di apparecchiature che comunque offrono gioco”.
ATTIVITA' DI CONTROLLO - E’ necessario acquisire tutta la documentazione rinvenuta e si procederà all’acquisizione di tutta la documentazione utili a comprovare la presenza degli elementi: regolamento del gioco, presenza del materiale informativo (opuscoli, manifesti, etc.), evidenza al pubblico del servizio in promozione, soggetto promotore della manifestazione a premio, informazioni sulla gratuità o meno della partecipazione, eventuali chiarimenti da parte dell’esercente. L’illecito dovrà essere notificato anche “al proprietario delle apparecchiature nonché al titolare della piattaforma”.
AS.TRO - L'associazione dei gestori rende noto su questa circolare ai propri iscritti la "disponibilità ad aggregare e 'fornire paternità collettiva' alle segnalazioni che gli operatori risulteranno in grado di fornire alla segreteria, la quale ri-trasmetterà all’Amministrazione le evidenze ricevute a titolo di “propria” informativa".
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